IMPORTANTE: ATTIVITA’ A CURA DEL PROPRIO UFFICIO AMMINISTRATIVO E/O COMMERCIALISTA
(Tale attività non può essere eseguita da ELECTOR Consulting in quanto di carattere completamente amministrativo/contabile)
Con provvedimento n. 44905 del 16 febbraio 2023 l’Agenzia delle Entrate definisce il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione dell’ammontare dei crediti d’imposta maturati nel 2022 per l’acquisto di prodotti energetici:
- a) crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 176 del 2022, relativi al mese di dicembre 2022;
- b) crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, di cui all’articolo 1, commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3 e 4, del citato decreto-legge n. 144 del 2022, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022;
- c) crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, relativi al terzo trimestre 2022;
La comunicazione va presentata presenta all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023, pena la decadenza del credito di imposta maturato nell’esercizio 2022.
La comunicazione andrà redatta e trasmessa dal vostro ufficio amministrativo e/o commercialista (Tale attività non può essere eseguita da ELECTOR Consulting in quanto di carattere completamente amministrativo/contabile).
Si riportano alcuni punti salienti del provvedimento, relativi alle due principali casistiche:
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Per ciascun credito d’imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida, per l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell’eventuale ammontare già utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) fino alla data della comunicazione stessa. Eventuali successive comunicazioni dello stesso soggetto per il medesimo credito saranno scartate, salvo che la precedente comunicazione non sia stata annullata con le stesse modalità di cui al punto 2.2.
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La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24.
Alla presente è allegata tutta la documentazione esplicativa prodotta dall’Agenzia delle Entrate in merito alle modalità di comunicazione.
PROVVEDIMENTO AE-N. 44905-DEL 16.02.2023
ISTRUZIONI COMUNICAZIONE CREDITO PROVVEDIMENTO N. 44905 DEL 160.02.2023
MODELLO COMUNICAZIONE CREDITI PROVVEDIMENTO N. 44905 DEL 160.02.2023
