La presente informativa aggiorna la nostra precedente NEWS del 22.03.2022 “DECRETO UCRAINA – D.L. 21 DEL 21.03.2022: Misure per il contenimento dei prezzi Energia Elettrica e GAS”.
A seguito di varie interrogazioni in merito alla corretta applicazione per la verifica dei requisiti e per la determinazione corretta del credito di imposta, con Circolare N. 13/E del 13 Maggio 2022 (circolare n. 13/E 13 maggio 2022) l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito ai crediti di imposta per l’acquisto di energia elettrica relativa al primo e secondo trimestre 2022.
Di seguito si riportano in sintesi i principali chiarimenti di particolare interesse.
- Nei vari Decreti Legge per il calcolo sulla verifica dell’aumento di spesa si faceva sempre riferimento all’aumento della componente energia elettrica al netto delle imposte e sussidi, non specificando se la voce “componente energia elettrica” fosse la restante parte di bolletta (quindi con aggiunta del dispacciamento e trasporto) o meno. Con la circolate n. 13/E l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini del calcolo del costo medio per kWh della componente energia elettrica si tiene conto della voce in fattura “spesa per la materia energia” composta da: costi sostenuti per l’energia elettrica incluse le perdite di rete, il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità) e la commercializzazione.
- Non concorrono al calcolo del costo medio le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica e le imposte inerenti alla componente energia.
Non inserendo quindi i corrispettivi di trasporto nel calcolo dell’aumento del costo della componente energia elettrica risulta più ampio il numero di clienti con i requisiti per il credito di imposta. Considerando infatti il trasporto incluso nel costo dell’energia, essendo questo nel periodo Ottobre 2021 – Marzo 2022 agevolato grazie agli interventi statali, per utenze con prezzi fissi sottoscritti nel 2021 era facile trovare condizioni di spesa inferiori a quelle riferite al 2019.
- è irrilevante che il prezzo di acquisto sia variabile per indicizzazione o predeterminato in misura fissa;
- Per il calcolo del valore del credito di imposta, la relativa percentuale andrà calcolata sulla spesa sostenuta per l’acquisto della “componente energetica” intesa come somma dei costi per l’energia elettrica, il dispacciamento e la commercializzazione. Sostanzialmente, quindi, sulla macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce “SPESE PER LA MATERIA ENERGIA”.
- per i contributi riservati alle imprese energivore, è chiarito che oltre ad avere i requisiti previsti dalla normativa (si rimanda a NEWS del 10.10.18) è necessario che le imprese energivore risultino regolarmente inserite nell’elenco energivori 2022 pubblicato sul portale csea.it
- per “sussidi”, da nettizzare nel calcolo, si intende “qualsiasi beneficio economico (fiscale e non fiscale) conseguito dall’impresa energivora, a copertura totale o parziale della componente energia elettrica e ad essa direttamente collegata. Si tratta, in particolare, di sussidi riconosciuti in euro/MWh ovvero in conto esercizio sull’energia elettrica”;
- in relazione al credito del primo trimestre 2022, per le imprese non ancora costituite alla data del 01.10.2019 si assume, come parametro di riferimento, 59,91€/MWh
- in relazione al credito del secondo trimestre 2022, per le imprese non ancora costituite alla data del 01.01.2019 si assume, come parametro di riferimento, 69,26 euro/MWh
Si riepilogano di seguito, in sintesi, i vari casi principali del credito di imposta.
IMPRESE NON CLASSIFICATE ENERGIVORE o GASIVORE
Contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica (art. 3) sulla spesa del periodo Aprile – Giugno 2022.
Per tutte le imprese con fornitura di energia elettrica con potenza disponibile pari o superiore a 16,5KW (diverse dalle imprese energivore di cui al DM 21.12.2017) è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 (Aprile – Giugno 2022) [La percentuale del 12% potrebbe essere ridetermina al 15% se approvato il DL AIUTI appena “bollinato” e al quirinale per la firma del Presidente della Repubblica].
Per il riconoscimento del contributo occorre che la spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica del primo trimestre 2022 (come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con circolare 13/E del 13.05.22) abbia subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% rispetto al primo trimestre 2019.
SPESA GENNAIO – MARZO 2022 > 30% SPESA GENNAIO – MARZO 2019
Contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di GAS (art. 4) sulla spesa del periodo Aprile – Giugno 2022.
Per tutte le imprese (diverse dalle imprese gasivore di cui al DM 21.12.2021) è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del GAS naturale consumato nel secondo trimestre 2022 (Aprile – Giugno 2022) [La percentuale del 20% potrebbe essere ridetermina al 25% se approvato il DL AIUTI appena “bollinato” e al Quirinale per la firma del Presidente della Repubblica].
Per il riconoscimento del contributo occorre che la media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo trimestre 2019.
MI-GAS GME GENNAIO – MARZO 2022 > 30% MI-GAS GME GENNAIO – MARZO 2019
MI-GAS Gen-Mar 2019 = 20,923€/MWh
MI-GAS Gen-Mar 2022 = 99,353€/MWh
Tutti le imprese non gasivore, con utilizzo del GAS in usi industriali risultano quindi con requisiti soddisfatti indipendentemente dai contratti di fornitura in essere e avuti nel 2019.
IMPRESE ENERGIVORE E GASIVORE
Contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese ENERGIVORE (Art. 15 del DL 4 del 27.01.2022) sulla spesa del periodo Gennaio – Marzo 2022.
Alle imprese ENERGIVORE di cui al DM 21.12.2017) è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022 (Gennaio – Marzo 2022).
Per il riconoscimento del contributo occorre che la spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica nell’ultimo trimestre 2021abbia subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% rispetto all’ultimo trimestre 2019.
SPESA OTTOBRE – DICEMBRE 2021 > 30% SPESA OTTOBRE – DICEMBRE 2019
Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.
Contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese ENERGIVORE (Art. 5 e Art, 4 del DL 01.03.2022) sulla spesa del periodo Aprile – Giugno 2022.
Alle imprese ENERGIVORE di cui al DM 21.12.2017) è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 (Aprile – Giugno 2022).
Per il riconoscimento del contributo occorre che la spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica del primo trimestre 2022 (al netto di imposte e sussidi) abbia subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% rispetto al primo trimestre 2019.
SPESA GENNAIO – MARZO 2022 > 30% SPESA GENNAIO – MARZO 2019
Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.
Contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese GASIVORE sulla spesa del periodo Aprile – Giugno 2022.
Alle imprese GASIVORE di cui al DM 21.12.2017 (esclusi gli usi termoelettrici es. cogenerazione) è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo GAS consumato nel secondo trimestre 2022 (Aprile – Giugno 2022) [La percentuale del 20% potrebbe essere ridetermina al 25% se approvato il DL AIUTI appena “bollinato” e al Quirinale per la firma del Presidente della Repubblica].
Per il riconoscimento del contributo occorre che la media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo trimestre 2019.
MI-GAS GME GENNAIO – MARZO 2022 > 30% MI-GAS GME GENNAIO – MARZO 2019
MI-GAS Gen-Mar 2019 = 20,923€/MWh
MI-GAS Gen-Mar 2022 = 99,353€/MWh
Tutti le imprese gasivore, con utilizzo del GAS in usi industriali risultano quindi con requisiti soddisfatti indipendentemente dai contratti di fornitura in essere e avuti nel 2019.
Per il contributo di cui sopra è considerata impresa a forte consumo di GAS quella operante nei settori merceologici di cui all’allegato 1 del DM 21.12.2021 n. 504 e che ha consumato, nel primo trimestre dell’anno 2022, un quantitativo di GAS per usi energetici non inferiore a 23.646 smc