DECRETO UCRAINA – D.L. 21 DEL 21.03.2022: Misure per il contenimento dei prezzi Energia Elettrica e GAS

Con DL 21 del 21.03.2022 “Decreto Ucraina” relativo a misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina sono approvate diverse misure per il contenimento dei prezzi energetici. Si riporta di seguito sintesi dei principali contributi ed interventi.

 

PMI – PICCOLE E MEDIE IMPRESE: Credito d’imposta.

Contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica (art. 3) sulla spesa del periodo Aprile – Giugno 2022.

Per tutte le imprese con fornitura di energia elettrica con potenza disponibile pari o superiore a 16,5KW (diverse dalle imprese energivore di cui al DM 21.12.2017) è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12% (modificato a 15% con DL “Aiuti” n.50 del 17.05.22) Aiuti n. 50 del  della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 (Aprile – Giugno 2022).

Per il riconoscimento del contributo occorre che la spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica del primo trimestre 2022 (al netto di imposte e sussidi) abbia subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% rispetto al primo trimestre 2019.

SPESA GENNAIO – MARZO 2022 > 30% SPESA GENNAIO – MARZO 2019

 

Contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di GAS (art. 4) sulla spesa del periodo Aprile – Giugno 2022.

Per tutte le imprese (diverse dalle imprese gasivore di cui al DM 21.12.2021) è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% (modificato a 25% con DL “Aiuti” n.50 del 17.05.22) della spesa sostenuta per l’acquisto del GAS naturale consumato nel secondo trimestre 2022 (Aprile – Giugno 2022).

Per il riconoscimento del contributo occorre che la media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo trimestre 2019.

MI-GAS GME  GENNAIO – MARZO 2022 > 30% MI-GAS GME   GENNAIO – MARZO 2019

 

MI-GAS Gen-Mar 2019 = 20,93€/MWh = 22,15€/smc

MI-GAS Gen-Mar 2022 = 103,14€/MWh = 106,15€/smc (dato provvisorio al 22.03.2022)

 

 

IMPRESE ENERGIVORE E GASIVORE: Credito d’imposta.

Contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese ENERGIVORE (Art. 5 e Art, 4 del DL 01.03.2022) sulla spesa del periodo Aprile – Giugno 2022.

Alle imprese ENERGIVORE di cui al DM 21.12.2017) è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 (Aprile – Giugno 2022).

Per il riconoscimento del contributo occorre che la spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica del primo trimestre 2022 (al netto di imposte e sussidi) abbia subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% rispetto al primo trimestre 2019.

SPESA GENNAIO – MARZO 2022 > 30% SPESA GENNAIO – MARZO 2019

 

Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta  dalle  imprese e dalle stesse autoconsumata  nel  secondo trimestre 2022. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento  alla

variazione  del  prezzo  unitario  dei  combustibili  acquistati   ed utilizzati dall’impresa per  la  produzione  della  medesima  energia elettrica e il credito di imposta  è  determinato  con  riguardo  al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo  unico  nazionale  dell’energia elettrica.

 

Contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese GASIVORE sulla spesa del periodo Aprile – Giugno 2022.

Alle imprese GASIVORE di cui al DM 21.12.2017 (esclusi gli usi termoelettrici es. cogenerazione) è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% (modificato a 25% con DL “Aiuti” n.50 del 17.05.22) della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo GAS consumato nel secondo trimestre 2022 (Aprile – Giugno 2022).

Per il riconoscimento del contributo occorre che la media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo trimestre 2019.

MI-GAS GME  GENNAIO – MARZO 2022 > 30% MI-GAS GME   GENNAIO – MARZO 2019

 

MI-GAS Gen-Mar 2019 = 20,93€/MWh = 22,15€/smc

MI-GAS Gen-Mar 2022 = 103,14€/MWh = 106,15€/smc (dato provvisorio al 22.03.2022)

Per il contributo di cui sopra è considerata impresa a forte consumo di GAS quella operante nei settori merceologici di cui all’allegato 1 del DM 21.12.2021 n. 504 e che ha consumato, nel primo trimestre dell’anno 2022, un quantitativo di GAS per usi energetici non inferiore a 23.646 smc

 

 

SOSTEGNO ALLE IMPRESE – RATEIZZAZIONE FATTURE DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MAGGIO-GIUGNO 2022:

Possibilità di richiesta di RATEIZZAZIONE.

Le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas, possono richiedere ai relativi fornitori con sedi in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di Maggio e Giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro.

 

RIDUZIONE IVA AL 5% FORNITURE GAS PROROGATA PER IL TRIMESTRE APRILE – GIUGNO 2022

Il DL n. 17 del 01.03.2022 proroga, inoltre, la riduzione dell’IVA al valore del 5% per il GAS usato per usi civili e industriali (esclusi gli usi termoelettrici).

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