Dal 2026 cambia la gestione dei servizi ausiliari negli impianti di produzione energia: cosa prevede la Delibera ARERA 109/2021
Con la fine del 2025 terminerà il regime transitorio che finora consentiva ai produttori di energia elettrica di beneficiare dell’esenzione dei corrispettivi di trasporto e distribuzione sui consumi dei servizi ausiliari di centrale.
La novità è particolarmente rilevante per gli impianti di produzione da biomassa, biogas, idroelettrico e fotovoltaico con sistemi ausiliari alimentati dalla rete, che fino ad oggi hanno ricevuto le fatture dal fornitore di mercato libero con applicazione dell’esenzione introdotta sul trasporto attenibile a seguito di perizia asseverata.
Che cosa cambia dal 1° gennaio 2026
Dal 1° gennaio 2026 i kWh assorbiti dai servizi ausiliari non verranno più trattati come prelievi in bolletta, ma come “Energia Immessa Negativa” (EIN).
Questa energia, pur essendo fisicamente prelevata dalla rete per il funzionamento dell’impianto (pompe, ventilatori, nastri di alimentazione, illuminazione e altri servizi di centrale), viene contabilizzata come un flusso di immissione negativa e confluisce nel contratto di dispacciamento in immissione.
Per gli impianti in Ritiro Dedicato (RID) il ruolo di Utente del Dispacciamento in Immissione (UDDI) è svolto direttamente dal GSE. In pratica, i consumi dei servizi ausiliari saranno valorizzati dal GSE al prezzo zonale orario, senza applicazione dei corrispettivi di trasporto, distribuzione e oneri generali.
Le conseguenze pratiche
- Stop alle bollette del mercato libero: per i POD dedicati ai servizi ausiliari non arriveranno più fatture da fornitori commerciali (es. Enel Energia).
- Gestione più semplice: tutta l’energia (sia prodotta che assorbita dagli ausiliari) sarà gestita nell’ambito del RID con il GSE.
- Vantaggio economico: il costo dei consumi ausiliari non sarà più legato a contratti di fornitura, ma direttamente al prezzo zonale, solitamente più favorevole rispetto al prezzo medio in bolletta.
Cosa devono fare i produttori
Per continuare a beneficiare dell’agevolazione è necessario presentare entro il 2025 l’istanza ad e-distribuzione utilizzando il modulo predisposto da ARERA e avviare la procedura di qualificazione su GAUDÌ (Terna).
Chi in passato aveva già ottenuto l’esenzione ex art. 16 TIT con perizia asseverata non deve produrne una nuova: sarà il distributore a trasmettere i dati già certificati a Terna.
Cosa succede se non si presenta la pratica 109/21
Chi non presenta l’istanza entro il 2025 continuerà a vedersi fatturati i consumi dei servizi ausiliari come normali prelievi di energia elettrica. Questo significa:
- bollette da fornitore di mercato libero con tutti i corrispettivi di trasporto, distribuzione e oneri di sistema;
- perdita definitiva dell’agevolazione finora garantita;
- rischio di un incremento dei costi a parità di consumi, stimabile in diverse decine di migliaia di euro/anno per impianti di taglia medio-grande.
Il supporto di ELECTOR Consulting
Il nostro studio è a disposizione per seguire l’intero iter: predisposizione dell’istanza, qualificazione su GAUDÌ, interfaccia con il GSE e verifica dell’attivazione del regime 109/21.
