Legge 60 del 24.04.2025 Art. 4-quinquies: Contributi a fondo perduto per impianti impianti natatori e piscine
L’articolo 4-quinquies del Decreto-Legge 19 febbraio 2025, n. 19, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2025, n. 60, introduce una misura straordinaria e mirata per supportare le associazioni e società sportive di impianti natatori e piscine che si trovano a fronteggiare costi energetici elevati.
In un contesto economico dove i rincari dell’energia continuano a colpire in modo sproporzionato il terzo settore e l’associazionismo sportivo, il legislatore ha previsto uno stanziamento addizionale di 10 milioni di euro per l’anno 2025. Tali risorse sono destinate ad alimentare il Fondo unico per il potenziamento del movimento sportivo italiano, istituito originariamente dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, all’art. 1, comma 369.
La misura: finalità e struttura normativa
L’obiettivo dell’articolo è chiaro: sostenere economicamente quelle realtà sportive che, per loro natura, sono strutturalmente esposte a consumi energetici elevati. Le piscine e gli impianti natatori, per via del riscaldamento dell’acqua, del trattamento dell’aria e delle lunghe fasce orarie di utilizzo, rappresentano un caso emblematico di “impianti energivori”.
A tal fine, l’articolo stabilisce che il contributo sarà riconosciuto esclusivamente a favore di Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD) regolarmente iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), secondo quanto previsto dal D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39. È rilevante sottolineare che non tutte le ASD o SSD possono beneficiare dell’agevolazione: essa è riservata a quelle che, oltre ad essere iscritte al RASD, dimostrino di sostenere spese energetiche significative, direttamente collegate alla conduzione dell’impianto.
Attuazione e criticità applicative
Il DL prevede espressamente che i criteri di accesso, le modalità operative e i tempi di erogazione dei contributi saranno definiti attraverso un decreto interministeriale, a firma congiunta del Ministro per lo Sport e i Giovani e del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Ad oggi, tuttavia, tale decreto non è stato ancora pubblicato (previsto entro fine Luglio), e l’assenza di istruzioni operative rende impossibile l’avvio del procedimento di richiesta del contributo. Questo aspetto è particolarmente critico, considerando che lo stanziamento di 10 milioni è vincolato all’anno solare 2025 e dovrà essere impegnato entro il 31 dicembre di quest’anno.
In mancanza del decreto attuativo, non sono ancora noti:
- i criteri tecnici per qualificare un impianto come “energivoro” (potrebbero ricalcare i limiti quantitativi usati nei precedenti DPCM del 2022 e 2023);
- la modalità di rendicontazione dei consumi energetici (probabilmente basata su bollette e dati di potenza installata);
- i limiti di cumulo con altri contributi eventualmente percepiti a livello regionale o locale.
L’articolo si collega espressamente al Fondo ex L. 205/2017, già utilizzato in passato per erogare ristori al settore sportivo durante la crisi energetica post-pandemia. In particolare, i DPCM del 30 giugno 2022 e 19 settembre 2023 avevano stabilito regole dettagliate per accedere a contributi analoghi, tra cui:
- presentazione di domande tramite piattaforma dedicata;
- allegazione di copia delle fatture energetiche;
- requisiti di iscrizione al RASD e assenza di irregolarità fiscali.
È plausibile che il nuovo decreto ricalchi la stessa impostazione, anche per garantire omogeneità nei controlli e velocità nell’erogazione.
Considerazioni finali
L’articolo 4-quinquies rappresenta un importante riconoscimento della specificità energetica degli impianti sportivi natatori, ed è uno degli interventi più mirati del DL 19/2025 in materia di energia. Tuttavia, la sua efficacia concreta è ad oggi vincolata all’adozione del decreto attuativo, senza il quale non è possibile avviare alcuna procedura.
