La Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA – rende disponibile, con decorrenza 05 Novembre 2021, il sistema telematico per la raccolta delle dichiarazioni di cui all’articolo 6, comma 2, del DM 21 dicembre 2017 (di seguito DM), ai fini dell’inserimento nell’Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica dell’anno 2022.
Il Portale sarà attivo dal 05 novembre al 06 dicembre 2021.
Il Portale è accessibile tramite l’applicazione web disponibile sul sito di Cassa (www.csea.it) cliccando sul riquadro ENERGIVORI
REQUISITI DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI (D.M. 21 DICEMBRE 2017)
Possono accedere alle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di energia elettrica i soggetti giuridici per i quali si siano verificate le seguenti condizioni:
- abbiano un consumo di energia elettrica pari almeno ad 1 GWh/anno (1.000.000KWh/anno considerando anche l’autoconsumo da impianti di produzione da fonti rinnovabili) nel periodo di riferimento, intendendo per ciascun anno di competenza N il triennio che va da N-4 a N-2 (D.M. 21 dicembre 2017, art. 3), per la dichiarazione 2022 il triennio di riferimento sarebbe stato 2018-2019-2020, con Delibera 479/2021/R/EEL è stato però esclusa l’annualità 2020 a seguito delle conseguenze economiche, finanziare e di consumo che la pandemia di Covid-19 ha fatto registrare nell’anno 2020
- operano nei settori dell’ Allegato 3 delle Linee guida CE (D.M. 21 dicembre 2017, art. 3);
- operano nei settori dell’ Allegato 5 delle Linee guida CE e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, nel periodo di riferimento, in relazione al VAL ai sensi dell’articolo 5, non inferiore al 20% (D.M. 21 dicembre 2017, art. 3);
- non rientrano fra quelle di cui ai punti 2) e 3), ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla CSEA in attuazione dell’articolo 39 del decreto legge n. 83/2012 (D.M. 21 dicembre 2017, art. 3).
Ai fini del controllo dell’appartenenza ai settori dell’Allegato 3 o dell’Allegato 5 alle Linee guida CE, le imprese devono dichiarare il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno del periodo di riferimento (Delibera 921/2017/R/eel, art. 4).
Le imprese potranno accedere al sistema telematico per le citate dichiarazioni dal 05 novembre 2021 fino alle ore 23:59 del 06 dicembre 2021.
Decorso il suddetto termine non sarà possibile iscriversi all’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica relativo all’anno 2022, né potrà ottenersi l’erogazione del beneficio per la medesima annualità salvo sessioni supplettive secondo le modalità e le tempistiche stabilite all’art. 3 dell’Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/ell.
Infine, si rammenta che ai sensi dell’art. 8 della Delibera 217/2020/R/eel, a partire dalla dichiarazione energivori post riforma anno di competenza 2022, per tutte le imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia durante l’apertura ordinaria del portale che durante la sessione suppletiva, sarà applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla CSEA. Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno. Per le dichiarazioni anno di competenza 2022 è stato fissato dall’ARERA pari a:
- 100 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
- 300 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.
Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l’inserimento dell’impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile.
In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della CSEA, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e la definitiva esclusione dall’elenco della relativa annualità di competenza.
OBBLIGHI IMPRESE ENERGIVORE
Ricordiamo infine che le imprese energivore devono sottoporsi a Diagnosi Energetica a partire dall’anno seguente al proprio inserimento nell’apposito albo e, successivamente, ogni 4 anni. Per le imprese iscritte all’albo dal 2014, ricorre pertanto quest’anno l’obbligo di rinnovo della diagnosi effettuata nel corso del 2015.
Entro il 31 marzo di ogni anno è inoltre necessario rendicontare ad ENEA i risparmi energetici conseguiti nell’anno precedente.