A decorrere dal mese di Luglio 2016 il Canone di abbonamento alla televisione per uso privato (meglio conosciuto come Canone Rai) verrà addebitato nella bolletta elettrica.
L’importo del canone annuo è pari a 100€ e verrà suddiviso in 10 rate mensili da Gennaio a Ottobre.
Solo per il 2016, la prima rata avrà un importo pari al totale delle rate mensili già scadute: a luglio i clienti riceveranno una fattura con un importo da pagare di 70€, relativo al periodo Gennaio-Luglio.
Le fatture elettriche con la prima maxi tranche del canone Rai e la relativa scadenza di pagamento sono cominciate ad arrivare in questi giorni, ma ci vorranno circa 40 giorni per completare la spedizione a tutti gli italiani.
Chi dovesse ricevere l’addebito del canone con la fattura relativa ad Agosto si vedrà addebitato un importo superiore. Se infatti l’importo semestrale è pari a70€, chi riceverà la bolletta ad agosto ne dovrà pagare 80€, cioè la quota da gennaio ad agosto.
Dal mese successivo andrà a regime l’accredito mensile.
Ricordiamo che nel caso si decidesse di cambiare fornitore di energia non occorre fare nulla: le rate saranno addebitate dalle due imprese elettriche, ciascuna secondo i periodi di relativa competenza, dal mese di attivazione della fornitura. Per conoscere l’importo, che varia in funzione del mese, si può consultare la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 29/E del 21 Giugno 2016 ,tabella n. 4.
Chi deve pagare il Canone?
Paga il canone ciascun cliente intestatario di un’utenza di energia elettrica nell’abitazione di residenza, che abbiano uno o più apparecchi televisivi, indipendentemente dall’utilizzo, secondo l’art 1 del R.D.L. del 21/02/1938 n. 246. Per saperne di più, puoi consultare la Sentenza costituzionale 12/5/1988 n. 535 – Sentenza Corte di Cassazione 3/8/1993 n.8549.
(I computer che consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e i vecchi televisori analogici non sono imponibili di canone, nota Min. Sviluppo Economico 22 febbraio 2012).
Il Canone Rai viene addebitato sui contratti di uso domestico nel luogo di residenza anagrafica; una sola volta per famiglia anagrafica, indipendentemente dal numero di televisori posseduti.
Casi particolari
- Se precedentemente il canone era a nome di un componente della famiglia anagrafica diverso dall’intestatario dell’utenza elettrica lo sportello SAT dell’Agenzia delle Entrate provvederà a intestare il canone a chi risulta essere l’intestatario dell’utenza elettrica.
- Nel caso si abbiano due case di proprietà il canone si deve pagare una sola volta nella bolletta elettrica della casa in cui hai la residenza anagrafica.
- Se all’interno della stessa famiglia anagrafica due o più componenti sono titolari di una utenza elettrica per uso domestico residente è probabile che si trovino il doppio addebito, uno per utenza. Questo è uno dei tanti errori in cui si può incorrere. L’addebito deve essere uno solo per famiglia anagrafica.
- Anche nel caso di defunti che continuano a pagare il canone per via degli errori burocratici occorre che gli eredi compilino il quadro B della dichiarazione sostitutiva, indicando il codice fiscale. Resta comunque inteso che va fatta quanto prima la voltura della luce, visto che un contratto non può essere intestato a un defunto.
Per evitare il doppio addebito è però necessario compilare il quadro B della dichiarazione sostitutiva, indicando il codice fiscale da addebitare.
Il termine ultimo per evitare il doppio addebito nei primi sei mesi del 2016 è scaduto ma è sempre possibile inviare il modulo quadro B che blocca il rischio del doppio pagamento nei prossimi mesi.
- Nel caso in cui invece componenti di uno stesso nucleo familiare (non necessariamente famiglia anagrafica) abbiano distinte residenze anagrafiche e siano intestatari di diversi contratti di fornitura dovranno necessariamente pagare il Canone due volte in quanto costituiscono famiglie anagrafiche diverse.
Poichè l’esenzione non è automatica, il modello di dichiarazione sostitutiva va compilato per evitare il pagamento del canone nel caso in cui non si abbia in casa un apparecchio tv e anche per segnalare che il canone per il nucleo familiare è già intestato a un soggetto diverso dall’intestatario della bolletta elettrica.
Casi in cui presentare il modello:
- nessun componente della famiglia detiene apparecchi televisivi in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica per uso domestico
- quando nessun componente della famiglia detiene, in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica per uso domestico, un ulteriore apparecchio televisivo oltre quello per cui è stata presentata entro il 31 dicembre 2015 denuncia di cessazione per suggellamento (va ricordato che la legge di Stabilità 2016 ha previsto che dal primo gennaio di quest’anno non sarà più possibile la denuncia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento, impacchettando il televisore e dimostrando in questo modo di non usufruire del servizio)
- quando il titolare di un’utenza di energia elettrica ritiene di non dover pagare il canone perché già versato da un altro componente della famiglia intestatario anch’esso di utenza elettrica, di cui si fornisce il codice fiscale
- quando c’è necessità di variare una dichiarazione sostitutiva già presentata, perché i presupposti sono cambiati.
Altri casi di esenzione:
- chi ha un reddito familiare di massimo 8.000 euro lordi e ha più di 75 anni (per informazioni è possibile chiamare il numero verde gratuito 800.93.83.62)
- Non pagano neanche le seconde case, né gli studenti o lavoratori fuori sede che però hanno ancora la residenza presso i propri genitori o nel nucleo familiare principale. La regola generale è, infatti, che il canone segue la residenza.
Quando presentare il modello:
- direttamente online, per via telematica, dal prossimo 4 aprile entro il 30 maggio oppure rivolgendosi ad un Caf (è disponibile una specifica applicazione web sul sito dell’Agenzia delle Entrate, alla quale si accede con le credenziali Fisconline o Entratel (vale a dire quelle del modello 730 precompilato)
- tramite raccomandata fino al30 aprile
Chi deve presentare il modello:
- Esclusivamente i titolari di un’utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale o l’erede se l’utenza è intestata transitoriamente a un soggetto deceduto.
Come era prevedibile si stanno già verificando intoppi ed errori come doppi addebiti se il contribuente è intestatario di più di una bolletta elettrica o addebiti errati a chi aveva debitamente compilato la Dichiarazione Sostitutiva.
Il mancato pagamento del canone non può in nessun caso comportare il distacco della fornitura di energia elettrica.
Cosa fare se l’addebito in bolletta non è corretto:
- In caso di pagamento con bollettino se si ritiene sbagliato l’addebito del canone è possibile pagare la sola quota energia indicandolo nella causale di versamento
- Nel caso in cui si avesse, invece, la domiciliazione bancaria si potrà richiedere il rimborso del canone.
Per conoscere le modalità per richiedere il rimborso del canone addebitato e non dovuto è necessario attendere un apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Pubblicheremo a breve un altro articolo di approfondimento su tali modalità di rimborso.
Occorre però far presente che l’insolvenza anche parziale del canone comporta il pericolo di un intervento di Equitalia, che potrebbe far scattare l’accertamento se il meccanismo di comunicazione con il fisco non dovesse funzionare.
Ricordiamo inoltre che occorre comunque pagare la bolletta almeno per la parte relativa alla fornitura elettrica. In caso di addebito diretto si consiglia o di lasciare addebitare l’intero importo per poi chiedere il rimborso del canone successivamente o bloccare l’addebito in banca e provvedere a pagare la sola quota inerente la fornitura con bollettino o bonifico.