Vengono di seguito riportati alcuni chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito all’applicazione dell’agevolazione dell’aliquota IVA al 5% sul consumi GAS in ambito industriale.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito i seguenti ambiti di ESCLUSIONE della applicazione di tale agevolazione vigente sugli usi civili e industriali GAS dall’Ottobre 2021 a Dicembre 2023
ESCLUSIONE AGEVOLAZIONE IVA 5% PER IL GAS IN USI COGENERATIVI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
Con Circolare 17/E del 03.12.2021 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’agevolazione del 5% NON si applica al GAS utilizzato per la produzione di ENERGIA ELETTRICA. All’art. 2 della circolare l’ADM chiarisce che il GAS metano utilizzato per la produzione di energia elettrica nel contesto del sistema impositivo dell’accisa si configura come impieghi del tutto autonomi e differenziati rispetto all’impiego per usi industriali ivi individuati. Per tale ragione non essendo espressamente richiamata questa tipologia di utilizzo nel DL 130/2021 il GAS utilizzato per la produzione di Energia Elettrica è soggetto ad IVA ordinaria.
ESCLUSIONE AGEVOLAZIONE IVA 5% PER IL GAS IN USI “FUORI CAMPO” – PRODOTTI ENERGETICI PER LA RIDUZIONE CHIMICA, NEI PROCESSI ELETTROLITICI, METALLURGICI E MINERALOGICI.
Con Risposta a quesito n. 402/2023 del 27.07.2023 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’agevolazione del 5% NON si applica al GAS utilizzato negli usi agevolai di cui al TA art. 21 comma 13 e cioè agli usi per i quali il gas non è sottoposto ad accisa, usi “fuori campo”. Quindi al gas metano utilizzato per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici.
RETTIFICA DELLA FATTURAZIONE
Diversi fornitori hanno fatturato nel corso del 2021-2022-2023 l’aliquota IVA agevolata al 5% anche ai soggetti sopra descritti per i quali l’agevolazione IVA non era applicabile (mancando di fatto i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate arrivati a posteriori).
Per i clienti nelle casistiche sopra indicate è quindi possibile che in questi mesi arrivino fatture di conguaglio relativamente alla corretta applicazione del regime IVA.