Obblighi 2024 per le Imprese Energivore, Elettrivore: Approfondimento Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 10 Luglio 2024 n. 256

Premessa: Le imprese energivore, ovvero quelle aziende che consumano grandi quantità di energia elettrica, sono al centro delle nuove politiche di decarbonizzazione e sostenibilità energetica. Questo articolo esamina nel dettaglio gli obblighi introdotti dal DL 29.09.2023 n. 131, volto a stabilire i requisiti per mantenere le agevolazioni, con un focus particolare sugli adempimenti necessari per il mantenimento delle agevolazioni.

Quadro Normativo: DL 131/2023 e DM 256 del 10 Luglio 2024

Il DL 131/2023 ha riformato il regime di agevolazioni per le imprese energivore, introducendo le condizionalità green, che prevedono obblighi ambientali per continuare a ricevere le agevolazioni sugli oneri di sistema elettrico. Il successivo Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 10 Luglio 2024 n. 256, recante “Modalità e criteri per il soddisfacimento delle condizioni e per l’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 3, commi 5, 6 e 8 del DL 131/2023”, specifica i criteri per rispettare queste condizionalità, stabilendo obblighi legati a diagnosi energetiche e riduzione delle emissioni.

Obblighi secondo gli Articoli 4, 5 e 6 del DM 128076/2024

Nota tecnica: Gli obblighi previsti dal decreto sono alternativi. Le imprese energivore possono scegliere uno tra i seguenti adempimenti per essere conformi alle disposizioni normative e mantenere le agevolazioni.

 

Articolo 4: Attuazione delle Raccomandazioni della Diagnosi Energetica

Le imprese energivore possono scegliere di attuare gli interventi suggeriti nella diagnosi energetica, purché questi:

  • Abbiano un tempo di ritorno semplice non superiore a 3 anni.
  • Non eccedano il valore delle agevolazioni ricevute.

Gli investimenti devono essere realizzati in modo che un terzo delle spese venga effettuato entro l’anno in cui l’impresa riceve l’agevolazione, e i progetti devono essere completati entro il secondo anno successivo quello dell’agevolazione. ENEA ha pubblicato una lista degli interventi che possono essere utilizzati per soddisfare questi obblighi, disponibile qui. Questa lista è stata redatta ai sensi dell’art. 4, comma 7 del Decreto Ministeriale n. 256 del 10 luglio 2024, per facilitare la scelta delle imprese sugli interventi di efficienza energetica da implementare.

 

Articolo 5: Riduzione dell’Impronta di Carbonio

In alternativa, le imprese possono optare per la riduzione dell’impronta di carbonio coprendo almeno il 30% del proprio fabbisogno energetico (in merito al fabbisogno energetico il DM 256 specifica che il 30% che si intende il 30% del proprio fabbisogno complessivo di energia elettrica) con fonti che non emettono carbonio. Le modalità principali per raggiungere questo obiettivo sono:

  • Autoproduzione di energia rinnovabile.
  • Contratti a termine per l’acquisto di energia verde.
  • Acquisizione di Garanzie d’Origine (GO), che certificano la provenienza dell’energia rinnovabile.

Questa copertura del 30% deve essere dimostrata entro la fine dell’anno di fruizione delle agevolazioni.

 

Articolo 6: Investimenti per la Riduzione delle Emissioni di Gas Serra

Un’altra opzione per adempiere agli obblighi è quella di investire almeno il 50% delle agevolazioni in progetti che riducono significativamente le emissioni di gas serra, portando le emissioni sotto i limiti fissati dall’EU Emission Trading System (ETS). Le imprese hanno tempo fino a due anni dal termine dell’anno di agevolazione per presentare una verifica dei risultati e dimostrare che gli investimenti hanno portato a una riduzione delle emissioni.

 

Casi particolari

In ultimo il DM 256 specifica che è considerata adempiente agli obblighi di cui sopra l’impresa energivora per la quale si verifica una delle seguenti condizioni:

  • il rapporto di diagnosi non riporta interventi ovvero interventi con le caratteristiche di cui all’articolo 4;
  • il relativo fabbisogno di energia elettrica è coperto per più del 30% da fonti che non emettono carbonio;
  • la disponibilità di un processo produttivo le cui emissioni di gas a effetto serra risultano conformi ai parametri di cui all’articolo 6.

 

Cosa Succede in Caso di Inadempienza?

In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal decreto:

  • Revoca delle Agevolazioni: Se le imprese non rispettano i requisiti, devono rimborsare interamente le agevolazioni ricevute.
  • Rimborso Parziale: In alcune circostanze, le imprese possono rimborsare solo una parte delle agevolazioni, come nel caso in cui abbiano coperto almeno il 25% del fabbisogno energetico con fonti rinnovabili o abbiano ridotto le emissioni entro certi limiti.
  • Esclusione da Future Agevolazioni: L’impresa non potrà beneficiare di ulteriori agevolazioni fino a quando non sarà completata la restituzione degli importi dovuti.

 

Conclusione

Le normative attuali richiedono che le imprese energivore adottino misure concrete per migliorare l’efficienza energetica e ridurre l’impatto ambientale. Pianificare attentamente questi interventi è cruciale per mantenere le agevolazioni e contribuire agli obiettivi nazionali ed europei di decarbonizzazione.

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