CREDITO DI IMPOSTA 3° E 4° TRIMESTRE 2022 – POSSIBILITA’ DI RECUPERO DEL CREDITO PER CHI NON NE HA USUFRUITO CON “REMISSIONE IN BONIS”

Con risoluzione n. 27 del 19.06.2023 l’Agenzia delle Entrate ha previsto  la possibilità di per poter recuperare i crediti di imposta relativi al 3° e 4° trimestre 2022 senza perderli utilizzando l’istituto della “remissione in bonis”  nei casi di mancato invio della comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel 2022 all’Agenzia delle Entrate che aveva scadenza al 16.03.2023 (si ricorsa infatti che per chi aveva maturato crediti di imposta nel 3° e 4° trimestre 2022 ed ancora non utilizzati era obbligatorio produrre tale comunicazione pena la decadenza del credito di imposta maturato nell’esercizio 2022)

Per chi aveva conferito l’incarico del calcolo del credito di imposta a Elector Consulting Srl la comunicazione con l’importo dei crediti era stata tempestivamente trasmessa entro il 16.03.2023. Nel caso quindi ci si trovi ugualmente nella condizione sopra indicata è possibile interfacciarvi con il vostro commercialista/ufficio amministrativo utilizzando la comunicazione già trasmessa per il recupero del credito sul III e IV trimestre 2022 (la prativa di remissione in bonis non può essere eseguita da ELECTOR Consulting in quanto di carattere completamente amministrativo/contabile).

Alla luce di ciò, quindi, alla mancata comunicazione del 16.03.2023 può essere applicata la norma di cui all’articolo 2, comma 1, del Dl 16/2012 , che disciplina la già richiamata remissione in bonis.

Tenuto conto, però, che i crediti d’imposta del 3° e 4° trimestre 2023 devono essere utilizzati in compensazione entro il 30 settembre 2023, la remissione in bonis deve avvenire entro tale termine e comunque prima dell’utilizzo dei crediti stessi.

Tale procedura può essere utilizzata laddove il contribuente:

  • Non abbia in corso attività di controllo poste in essere prima del suo perfezionamento;
  • Abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
  • Effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
  • Versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 [€ 250,00], secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.»

Eventuali scarti di modelli F24 recanti all’interno la compensazione dei crediti d’imposta del 3° e 4° trimestre 2022, avvenuti per mancanza della comunicazione, rappresentano un “alert” che è stato operato dal sistema informatizzato dell’agenzia delle Entrate e che rappresenta una segnalazione di anomalia del mancato invio della comunicazione precedentemente citata entro il 16.03.2023 o sue eventuali incongruenze e non accerta, invece, una violazione.

Per quanto riguarda le modalità con cui procedere all’invio della comunicazione oltre il citato termine del 16 marzo 2023, l’agenzia delle entrate segnala che lo stesso invio «potrà avvenire come in precedenza, stante la riapertura del canale telematico dedicato». La riapertura viene resa nota con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia.

RISOLUZIONE AE 27 19.06.2023

 

 

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