DL BOLLETTE: cosa prevede

È pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio il decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19 “Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza”.
Si tratta del DL Bollette approvato venerdi 28.02.2025 dal Consiglio dei ministri ed è in vigore da oggi 01.03.2025.
Di seguito si sintetizzano i provvedimenti:

Art. 1 Contributo straordinario per la fornitura di energia elettrica e gas naturale

Viene riconosciuto un contributo straordinario di 200 euro una tantum a tutti coloro che hanno un Isee inferiore a 25.000 euro. Si tratta di uno sconto sulle bollette di luce, gas e acqua riservato alle famiglie in difficoltà economica per sostenere le spese legate alle utenze essenziali.
Il contributo si aggiunge all’agevolazione già riconosciuta ai clienti domestici con ISEE fino a 9.530 euro, 15.000 euro con tre figli, 20.000 euro in caso di più di tre figli.
Tale contributo verrà riconosciuto anche ai clienti con ISEE fino a 25.000 euro
Il contributo sarà riconosciuto nel secondo trimestre 2025 a chi ha già presentato l’ISEE e nel primo trimestre utile in caso di nuova presentazione.
Al momento non sono ancora note le modalità di invio della domanda, ma sembra che la procedura possa essere la stessa dei bonus sociali, ovvero senza bisogno di compilare dei moduli o effettuare una richiesta formale perché gli sconti verranno applicati direttamente nelle bollette a chi ha presentato l’ISEE.

Art. 2 Disposizioni urgenti per la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili

Viene rinviata l’attuazione delle aste per il nuovo servizio di tutela della vulnerabilità. I clienti resteranno serviti dal vecchio fornitore della maggior tutela almeno fino al 2027 e nel frattempo – almeno stando alla bozza – per approvvigionarli di energia all’ingrosso, AU potrà ricominciare a stipulare contratti a termine come faceva fino a qualche anno fa.
I clienti domestici non vulnerabili oggi riforniti dal Servizio a tutele graduali che diventino vulnerabili nei prossimi anni resteranno di default nel Servizio a tutele graduali, salvo loro diversa richiesta.

Art. 3 Misure di riduzione del costo dell’energia per le imprese

Azzeramento per un semestre della Spesa per Oneri di Sistema relativi al sostegno alle energie ricavate da fonti rinnovabili e alla cogenerazione (cosiddetta componente ASOS) per i clienti finali non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.
Un aiuto alle piccole e medie imprese per una riduzione delle prossime bollette stimata intorno al 10-20%. Con successiva Deliberazione di ARERA sarà definita la data di decorrenza di tale azzeramento.
Elector, come da prassi e come successo per i provvedimenti disposti per fronteggiare la crisi energetica del 2022, provvederà a verificare che tale azzeramento dei corrispettivi ASOS sia correttamente applicata.

Per meglio monitorare gli impatti del caro energia sulle imprese (e presumibilmente anche per poter meglio regolare eventuali interventi), si stabilisce che le informazioni sui codici Ateco passino dal Registro delle imprese al Sii di Acquirente Unico.

Art. 4 Disposizioni in favore dalle famiglie e microimprese vulnerabili

Per contenere il maggior onere causato dall’aumento del costo internazionale del gas naturale, si prevede, allo scattare di determinate soglie di prezzo, un meccanismo di verifica delle maggiori entrate IVA derivanti da tale aumento. Risorse pari alle maggiori entrate saranno stanziate su un apposito fondo e utilizzate per il finanziamento di specifiche agevolazioni, individuate dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con proprie delibere, in favore di famiglie e microimprese vulnerabili, sulla fornitura di energia elettrica e di gas naturale.
Si stabilisce quindi che il Mef emani un decreto per restituire ai consumatori – “famiglie e microimprese vulnerabili” – l’extragettito Iva nei casi in cui, nel bimestre precedente all’emanazione del DM, il prezzo del gas al Psv ecceda quello di riferimento indicato nel Def.
Una circostanza che per la verità sembra essersi già avverata: solo per restare al primo bimestre 2025, il prezzo medio al Psv è stato di circa 51 €/MWh contro un valore Def di 40 €/MWh, oltre il 30% in più.

Art. 5 Misure urgenti per la trasparenza e la confrontabilità delle offerte dei mercati al dettaglio di energia elettrica e gas

Si introducono ulteriori misure per la trasparenza e la confrontabilità delle offerte al dettaglio di energia elettrica e gas sul mercato libero, in maniera da consentire una agevole leggibilità delle offerte e dei contratti anche con la previsione di documenti tipo da parte di ARERA. In caso di inosservanza, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie fino a 155 milioni di euro.

Art. 6 Disposizioni per l’effettività della tutela nell’ambito dei procedimenti sanzionatori attivati dalle Autorità di settore

Si rafforzano i poteri sanzionatori e cautelari di ARERA.
Infine, in casi di particolare urgenza, ARERA potrà deliberare l’adozione di misure cautelari, anche prima dell’avvio del procedimento sanzionatorio, assicurando il più utile e tempestivo perseguimento degli interessi tutelati e, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, potrà sospendere l’attività di impresa fino a 6 mesi o proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione.

 

 

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