EMERGENZA CORONAVIRUS: le misure urgenti per BOLLETTE EE, GAS e ACQUA adottate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

Nell’ottica dell’adozione di misure straordinarie e urgenti volte al contenimento e alla gestione adeguata e proporzionata dell’epidemia da COVID-19 mediante appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e considerato che una tale situazione, estesa ora sull’intero territorio nazionale, comporta evidenti difficoltà e disagi per i clienti finali dei settori dell’energia e per gli utenti del SII, difficoltà e disagi che possono anche riverberarsi sull’ordinaria gestione dei rapporti contrattuali coi rispettivi fornitori, con potenziali criticità anche per questi ultimi e, di riflesso, per l’intera filiera settoriale l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha istituito una serie di misure urgenti tra cui la Delibera 12 marzo 2020 60/2020/R/com e la Delibera 17 marzo 2020 75/2020/R/com.

In particolare la Delibera 60/2020/R/com recante “PRIME MISURE URGENTI E ISTITUZIONE DI UN CONTO DI GESTIONE STRAORDINARIO PER L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19” prevede per il periodo tra il 10 marzo e il 3 aprile 2020:

Sospensione della morosità e dei distacchi della fornitura per morosità relative a fatture anche scadute alla data del 10 marzo 2020.

Dal 10 marzo 2020 al 3 aprile 2020 sono sospesi con effetto retroattivo, tutte le precedenti costituzioni messe in mora e sospensioni delle forniture per mancato o tardato pagamento. A far fede da detta data ogni costituzione di messa in mora decade.

In virtù di questo, le società di distribuzione hanno provveduto e dovranno provvedere alla riattivazione di tutti i punti di fornitura sospesi per morosità sul territorio nazionale.

Anche la diminuzione di potenza non troverà applicazione in questo periodo

Dal 4 aprile potranno nuovamente procedere con l’invio di costituzione messa in mora e conseguente distacco.

La Delibera 60 si applica ai seguenti soggetti  :

  1. nel settore dell’energia elettrica, i clienti titolari di punti di prelievo in bassa tensione di cui al comma 2.3, lettere a), b) e c) del TIV;
  2. nel settore del gas naturale, i clienti titolari di punti di riconsegna appartenente alla tipologia di cui:

i.al comma 2.3, lettera a) del TIVG ossia i punti di riconsegna nella titolarità di un cliente domestico;

ii.al comma 2.3, lettere b) e d), ossia “punto di riconsegna relativo a un condominio con uso domestico” e “punto di riconsegna per usi diversi” con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno;

 

La Delibera 75/2020/R/com recante  “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SERVIZI ELETTRICO, GAS, IDRICO E DI GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI, ANCHE DIFFERENZIATI, URBANI ED ASSIMILATI, PER I COMUNI DI BERTONICO, CASALPUSTERLENGO, CASTELGERUNDO, CASTIGLIONE D’ADDA, CODOGNO, FOMBIO, MALEO, SAN FIORANO, SOMAGLIA, TERRANOVA DEI PASSERINI, VÒ” riprende quanto definito dal Decreto Legge emanato il 9 e 11 marzo 2020 e ne definisce l’attuazione.

In particolare si prevede per i comuni di quella che era definita “zona rossa “, ovvero per i Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò:

La sospensione fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica, di gas, ivi compresi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo reti canalizzate, delle fatture relative al SII (o di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono), delle fatture o degli avvisi di pagamento relative al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, emesse o da emettere.

Con riferimento alle forniture di energia elettrica, gas naturale, gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché al SII, sono sospesi anche i termini di pagamento di ogni fattura relativa a consumi relativi al periodo compreso tra l’entrata in vigore del decreto-legge 9/20 e il 30 aprile 2020.

Sino al 30 aprile 2020 per questi comuni non si applica la disciplina di tutela del credito per l’inadempimento delle obbligazioni di pagamento (di seguito: morosità) relative a fatture o avvisi di pagamento anche scadute alla data di entrata in vigore del decreto-legge 9/20.

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