IMPRESE ENERGIVORE: Il DL Energia n. 131 del 29 Settembre 2023 riforma il regime di agevolazioni delle imprese energivore per le dichiarazioni 2024

Il DL n. 131 del 29 Settembre 2023 “DL Energia” riforma e ridefinisce con decorrenza 01 Gennaio 2024 il meccanismo delle agevolazioni riconosciute a favore delle imprese energivore (a forte consumo energia o elettrivore).

L’efficacia della riforma è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea pertanto al momento non vi è certezza sulla data operativa della riforma.

Alla  luce di quanto sopra la CSEA ha comunicato, a seguito della delibera ARERA 434/2023/R/ell del 28.09.2023, che l’apertura del sistema telematico (c.d. Portale Elettrivori) per la raccolta delle dichiarazioni ai fini dell’inserimento nell’Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno 2024 non avverrà, come previsto dall’Allegato A alla deliberazione ARERA 921/2017/E/eel e s.m.i., entro il 30 settembre 2023 ma a data da destinarsi che verrà comunicata esclusivamente a mezzo circolare nel sito istituzione CSEA.

 

Di seguito le principali caratteristiche della riforma.

REQUISITI

Con decorrenza dal 01.01.2024 accedono alle agevolazione energivori, le imprese le  imprese  che, nell’anno precedente alla presentazione della richiesta hanno realizzato  un  consumo  annuo  di energia elettrica non inferiore a 1 GWh (non viene quindi più richiesta la verifica del consumo sulla media dei tre anni precedenti) e che rispettano  almeno  uno dei seguenti requisiti:

a) Operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all’allegato 1 alla comunicazione della  Commissione  europea 2022/C 80/01

b) operano in uno dei settori a rischio di  rilocalizzazione  di cui all’allegato  1  alla  comunicazione  della  Commissione  europea 2022/C 80/01

c) non operando in alcuno dei settori di cui alle lettere a) e b), hanno beneficiato, nell’anno 2022 ovvero nell’anno 2023,  delle agevolazioni energivori.

ALLEGATO NUOVI CODICI NACE DI CUI ALL’ALLEGATO 1 DELLA COMUNICAZIONE ERUPERA 2022C 80-1

In particolare, i settori eleggibili scendono da 219 a 116 in seguito all’esclusione di 106 settori e all’inclusione di 3 settori prima fuori dal perimetro del meccanismo. Come conseguenza della revisione, inoltre, le imprese beneficiarie a pieno titolo saranno ora 3.313 contro le circa 4.100 precedenti. Tra le non eleggibili, 515 che godranno di una clausola di grandfathering, continuando a percepire gli sgravi fino al 2028. Sono invece 326 le imprese che già dal 2024 dovranno rinunciarvi.

 

AGEVOLAZIONI

Le imprese che otterranno la qualifica avranno la seguente agevolazione non più suddivisa in scaglioni come in precedenza ma sarà pari a:

  • Le imprese di cui alla lettera a) nella misura del minor valore tra il 15% della  componente degli oneri generali afferenti  al  sistema  elettrico  destinata  al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5% del valore aggiunto lordo dell’impresa (VAL)
  • Le imprese di cui alla lettera b) nella misura del minor valore tra il 25% della  componente degli oneri generali afferenti  al  sistema  elettrico  destinata  al sostegno delle fonti rinnovabili di  energia  e  l’1%  del VAL
  • Le imprese di cui alla lettera c) nella misura del minor valore:
  • per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra il  35% della componente degli oneri generali afferenti al sistema  elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1,5% cento del VAL;
  • per l’anno 2027 tra il 55% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al  sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il  2,5% del VAL.
  • per l’anno 2028 tra l’80% della componente  degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata  al  sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il  3,5% del VAL.

 

Inoltre, si potranno ottenere delle riduzioni degli oneri se l’impresa di cui alla lettera b) e c) copra almeno il 50% del proprio consumo di energia elettrica con fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10% assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5% garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità, in questo caso il contributo si riduce e sarà pari a:

  • il 15% della componente degli oneri generali afferenti al  sistema  elettrico  destinata  al sostegno delle fonti rinnovabili e lo 0,5% del VAL per le imprese alla lettera b)
  • il 35% della componente degli oneri generali afferenti al  sistema  elettrico  destinata  al sostegno delle fonti rinnovabili e lo 1,5% del VAL per le imprese alla lettera c)

 

OBBLIGHI

Il  decreto introduce importanti obblighi da rispettare pena il rimborso delle agevolazioni percepite per il periodo di mancato adempimento degli obblighi.

L’impresa energivora è obbligata oltre all’esecuzione della Diagnosi Energetica (come normata dal DL 102 del 04.07.20214) e ad adottare almeno una delle seguenti misure:

  • attuare le raccomandazioni di cui  al  rapporto  di  diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo  non  ecceda l’importo dell’agevolazione percepita;
  • ridurre l’impronta  di  carbonio  del  consumo  di   energia elettrica  fino  a  coprire  almeno  il  30  per  cento  del  proprio fabbisogno da fonti che non emettono carbonio;
  • investire una quota pari almeno al 50 per cento  dell’importo dell’agevolazione in progetti che  comportano  riduzioni  sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra  al  fine  di  determinare  un livello di  riduzioni  al  di  sotto  del  parametro  di  riferimento utilizzato per l’assegnazione gratuita  nel  sistema  di  scambio  di quote di emissione dell’Unione  europea  di  cui  al  regolamento  di esecuzione (UE) 2021/447 della  Commissione  europea,  del  12  marzo 2021.

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