MODIFICHE MODALITA’ DI CALCOLO CORRISPETTIVI TRASPORTO GAS DA 01.10.2023 – Del. 147/2019/R/gas

Dal 01.10.2023 entrerà in vigore la nuova modalità di calcolo dei corrispettivi di trasporto GAS (variazione deliberata nel 2019 ma più volte rimandata). La normativa è in questo caso piuttosto tecnica. In estrema sintesi modificherà le modalità di calcolo di una componente dei costi di trasporto che, su tipologie di contratto monomie, era proporzionale ai consumi mentre su tipologie di contratto bionomia era proporzionale al massimo prelievo giornaliero previsto contrattualmente su base annuale.

Tale modifica di calcolo, imposta dall’autorità ARERA, sarà applicata da tutti i fornitori in quanto investe un costo sostanzialmente passante che il fornitore corrisponde a sua volta al distributore. Tutti i fornitori dovranno quindi adeguare i propri sistemi di fatturazione in questi mesi.

Alcuni fornitori (vedi ad esempio comunicazione di Duferco allegata COMUNICAZIONE DUFERCO MODIFICA QTt) stanno inoltrando una informativa generale andando ad illustrare come questa modifica imposta dall’Autorità potrà variare i costi passanti di trasporto sopra indicati stimandoli su base annuale e illustrando a secondo del profilo di consumo se questi produrranno una maggiore o minore spesa rispetto alla precedente modalità applicativa.

Non si tratta infatti di un’ aggiunta di ulteriori oneri in bolletta bensì di una diversa modalità di calcolo che in alcuni casi produrrà minori costi, in altri spese leggermente superiori (questo a seconda del profilo di consumo giornaliero/mensile di ciascuna utenza).

Non occorre fare nulla alla ricezione della comunicazione da parte del fornitore che  in ogni caso vi invitiamo a trametterci per il consueto controllo.

ELECTOR Consulting nell’ambito del controllo della fatturazione monitorerà la corretta applicazione di questa nuova variazione.

 

Di seguito riportiamo un dettaglio più tecnico di applicazione della nuova normativa:

Con delibera 147/2019/R/gas (e successive modifiche e integrazioni 110/2020/R/gas, 134/2021/R/gas, 225/2022/R/gas, 72/2023/R/gas e 334/2023/R/gas) l’autorità ARERA ha riformato le modalità di calcolo e determinazione delle componenti di trasporto relative al conferimento della capacità giornaliera e determinazione della stessa sui vari punti di riconsegna PDR.

A partire dal 1° ottobre 2023 la capacità giornaliera impegnata non verrà più considerata un dato stipulato tra le parti (come era sino ad oggi per le opzioni tariffarie binomie), bensì un dato tecnico calcato e veicolato tramite il SII (Sistema Informativo Integrato).

Il SII provvederà a determinare e comunicare ai vari esercenti (con cadenza mensile per i contatori con dettaglio giornaliero e cadenza annuale per i restanti):

  • il prelievo convenzionale massimo (PCMpdr) mensile per ciascun PDR della distribuzione con trattamento giornaliero (con formula di calcolo che tiene conto del massimo prelievo invernale ed estivo);
  • la capacità di trasporto convenzionale (CTCpdr) associata a ciascun PDR con trattamento giornaliero applicando al prelievo convenzionale massimo (PCMpdr) il fattore di conversione zcg;
  • la capacità di trasporto convenzionale (CTCpdr) associata a ciascun PDR con trattamento non giornaliero applicando al prelievo allocato giornaliero (determinato come rapporto fra la CApdr, parametro indicatore di prelievo annuo attribuito a ciascun PDR ai sensi dell’art 4 del TISG e il Ppdrmax, valore massimo del profilo di prelievo attribuito al PDR trasmesso al SII con cadenza annuale) il fattore di conversione zcg.

Il fornitore a sua volta con i dati ricevuti provvederà alla determinazione dei costi di trasporto con le nuove indicazioni di calcolo fornite da ARERA.

Si evidenzia in ultimo che con questa nuova riforma:

– non è prevista l’applicazione dei corrispettivi di scostamento (superi di Cg), che in precedenza influenzavano in maniera importante i contratti con tipologia binomia.

– saranno adeguate con prossima delibera le modalità applicative della componente QTt (proporzionale ai consumi nei contratti con tipologia monomia) alla nuova modalità di calcolo.

 

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