Riforma delle Accise 2025 – D.Lgs. 43 del 28 Marzo 2025.

Riforma delle Accise 2025: le principali novità per produttori/consumatori di Energia Elettrica e GAS

Il D.Lgs. 43 DEL 28.03.2025-GU, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 aprile 2025 ed entrato quindi in vigore dal 05 Aprile 2025, ha introdotto una riforma organica della disciplina delle accise, intervenendo in maniera sostanziale anche nel settore dell’energia elettrica e del gas naturale. Di seguito una sintesi delle principali novità di interesse per operatori, autoproduttori.

 

1. ENERGIA ELETTRICA: Dichiarazione di Consumo e Versamenti/Acconti

a) Nuova periodicità delle Dichiarazioni di Consumo

A partire dal 2026 (salvo proroghe previste da decreto attuativo), la dichiarazione di consumo per l’energia elettrica non sarà più annuale, bensì semestrale:

1° semestre (gennaio-giugno): presentazione dal 1° luglio al 30 settembre.
2° semestre (luglio-dicembre): presentazione dal 1° gennaio al 31 marzo dell’anno successivo.

Questa novità comporta evidentemente una maggiore frequenza degli adempimenti.

 

b) Modalità di versamento dell’accisa (Art. 55, comma 3)

Il nuovo comma 3 dell’articolo 55 del Testo Unico delle Accise, modificato dal D.Lgs. 43/2025, disciplina in maniera più articolata le modalità di pagamento dell’accisa per l’energia elettrica.

 Novità principali:

  • Ogni soggetto obbligato (esclusi i soggetti ammessi al canone annuo) deve versare acconti mensili entro la fine del mese, calcolati sulla base dei consumi effettivi del mese solare precedente.
  • Al termine del semestre (Luglio-Dicembre / Gennaio-Giugno), si presenta la dichiarazione semestrale da cui emerge il conguaglio (positivo o negativo):
    • Se l’imposta versata in acconto è inferiore a quella dovuta? si versa la differenza.
    • Se l’imposta versata è superiore? si compensa nei mesi successivi oppure si richiede rimborso.

 Differenze rispetto alla normativa precedente:

  • PRECEDENTE disciplina:
    • l’imposta andava pagata entro il 16 del mese,
    • le rate mensili erano stabilite fisse per tutti i mesi sulla base di una dichiarazione annuale, e conguagliate alla dichiarazione successiva con rideterminazione dai ratei per l’anno successivo.
  • NUOVA disciplina:
    • l’imposta andrà pagata entro la fine del mese,
    • la rata mensile sarà determinata pari all’importo dell’accisa dovuta sui quantitativi di energia elettrica consumati per uso proprio nel mese solare precedente. Questo implica la determinazione della rata ogni mese in funzione degli autoconsumi consuntivi.

Questa innovazione comporta un adeguamento gestionale da parte delle imprese, che dovranno calcolare ogni mese i consumi e aggiornare i flussi contabili e previsionali.

ENTRATA IN VIGORE:

  • Il D.Lgs. 43/2025 è in vigore dal 5 aprile 2025.
  • Tuttavia, l’applicazione effettiva delle nuove disposizioni (tra cui la dichiarazione semestrale e il versamento mensile) sarà chiarita da uno o più decreti attuativi del MEF.
  • Ad oggi, si prevede che la nuova disciplina sia applicabile ai periodi d’imposta successivi all’entrata in vigore, quindi dal 1° gennaio 2025 in poi. Pertanto:
    • per l’anno d’imposta 2024 si applicano ancora le regole precedenti (dichiarazione annuale);
    • per il 2025, salvo proroghe, si adotteranno le nuove scadenze semestrali (lug-set / gen-mar).

 

2. GAS: nuova classificazione degli usi civili e NON civile (ex usi industriali)

La riforma semplifica la classificazione degli usi del gas naturale, superando la distinzione tradizionale tra usi civili e industriali, poco chiara in molte casistiche.

Il legislatore ha introdotto una distinzione più funzionale tra usi domestici e usi non domestici.

 Nuove categorie definite dal D.Lgs. 43/2025:

  • Uso domestico:
    • impieghi in abitazioni,
    • uffici pubblici
    • uffici, anche di società e  imprese, posti fuori dagli stabilimenti, laboratori dove viene svolta l’attività produttiva
    • istituti di credito
    • istituti di istruzione
    • studi professionali;
    • utilizzo per alimentare impianti di riscaldamento civili;
    • al riempimento di serbatoi per autoveicoli (tipici quelli delle pompe di benzina) collegate a reti civili.
  • Uso non domestico:
    • ogni altro impiego non ricompreso nella definizione di uso domestico.

 Differenze rispetto alla normativa precedente:

In base alla disciplina previgente (TUA art. 26, comma 4-5 e Manuale Accise 2024), l’accesso all’aliquota ridotta per usi civili era subordinato a una classificazione soggettiva del destinatario del gas (es. utenza domestica, condominio, azienda con attività prevalente civile).

Molte realtà borderline (es. impianti termici in grandi condomini con unità commerciali, studi professionali in immobili misti, centri sportivi o sanitari) avevano difficoltà a ottenere una chiara attribuzione.

Con la nuova impostazione, invece, si ribalta la logica:

  • è domestico solo quanto espressamente indicato dal decreto;
  • tutto il resto diventa automaticamente non domestico, con applicazione dell’aliquota agevolata.

Conseguenze operative:

Questa modifica:

  • semplifica enormemente la classificazione delle utenze;
  • amplia il bacino dei soggetti considerati non domestici, che spesso non potevano accedere al regime industriale precedente;
  • garantisce maggiore certezza nella determinazione dell’aliquota accisa da parte dei fornitori;

Tuttavia, nella maggior parte dei casi aziendali o produttivi, si tratta di una riconferma dell’aliquota ordinaria, che ora può essere applicata senza ambiguità.

 

3. Officine elettriche e canone annuo

L’articolo 54 del nuovo Testo Unico riformula la definizione di officina elettrica, ora intesa come l’insieme di:

  • impianti di produzione;
  • accumulo;
  • trasformazione;
  • distribuzione di energia elettrica;

anche se dislocati su comuni diversi, a condizione che siano gestiti da un unico soggetto.

Per alcune categorie (es. impianti fotovoltaici sotto soglia), la riforma prevede la possibilità di optare per un canone forfettario annuo in luogo del pagamento in base all’energia effettivamente autoconsumata. Le modalità applicative saranno stabilite da uno o più decreti attuativi del MEF.

 

4. Introduzione della figura del SOAC-GE (Soggetto Obbligato Accreditato – Gas ed Energia)

La riforma introduce la nuova figura del Soggetto Obbligato Accreditato (SOAC), applicabile anche agli operatori del settore gas ed energia elettrica (SOAC-GE). Si tratta di un riconoscimento giuridico, rilasciato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che consente ai soggetti più affidabili di accedere a un regime agevolato.

4.1          Requisiti di accesso:

  • Operatività continuativa da almeno 5 anni nel settore di riferimento.
  • Assenza di carichi pendenti o condanne per reati in materia di accise o fiscali.
  • Solidità economico-finanziaria e organizzazione aziendale adeguata.
  • Reputazione conforme ai requisiti del D.Lgs. 231/2001.

L’Agenzia attribuisce un punteggio sintetico da 0 a 100 sulla base dei profili sopra indicati. La qualifica viene rilasciata solo con punteggio maggiore di 60 ed è valida per quattro anni.

4.2          Procedura di rilascio:

  • L’interessato presenta un’istanza formale all’Agenzia delle Dogane.
  • L’ADM esamina 5 profili fondamentali:
    1. Professionalità: esperienza settoriale, qualifiche del personale.
    2. Organizzazione aziendale: struttura operativa e contabile, adozione di modelli 231.
    3. Solvibilità finanziaria: analisi di bilancio e regolarità nei pagamenti.
    4. Filiera di approvvigionamento: affidabilità dei fornitori e clienti.
    5. Conformità fiscale: assenza di infrazioni gravi e ripetute.
  • Sulla base della valutazione, viene attribuito un punteggio da 0 a 100.
  • Il procedimento si conclude entro 120 giorni, con esito motivato e possibilità di contraddittorio.

4.3          Livelli di affidabilità:

  • Base: esonero del 30% dalla cauzione prevista per gli obblighi accise.
  • Medio: esonero del 50% e prime semplificazioni amministrative.
  • Avanzato: esonero completo da cauzione, accesso a dichiarazione annuale, minori oneri documentali e facilitazioni contabili.

Il riconoscimento SOAC-GE rappresenta un’importante leva strategica per imprese strutturate e regolari nei versamenti e nei controlli.

In particolare, per quanto riguarda gli adempimenti relativi alla Dichiarazione di Consumo potrebbe comportare l’obbligo annuale e non semestrale di presentazione della Dichiarazione.

 

5. Conclusione

La riforma delle accise rappresenta un aumento delle attività amministrative di gestioni di impianti con Licenza di Esercizio raddoppiando gli adempimenti di base e nei soggetti con ratei mensili aumentando in maniera significativa gli adempimenti per la determinazione mensile dei ratei.

Lato GAS viene semplificata la definizione degli usi a vantaggio di diverse attività in precedenza escluse quali a titolo esemplificativo impieghi del gas metano negli impianti sportivi indipendentemente dallo scopo di lucro non ricadendo questi nella definizione di usi CIVILI.

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