RIFORMA SUL METODO DI CALCOLO DEL PREZZO DEL GAS IN VIGORE DAL 01.10.213

Con il provvedimento in oggetto, l’AEEG ha completato il processo di revisione delle condizioni economiche di riferimento applicabili ai clienti tutelati nel settore del gas naturale nell’ambito del quale sono stati pubblicati i precedenti documenti per la consultazione 471/2012/R/gas, 58/2013/R/gas e 106/2013/R/Gas.

Coerentemente agli orientamenti descritti nell’ambito del processo consultivo, in cui sono stati illustrati le fasi graduali di modifica, le nuove condizioni economiche di riferimento e, segnatamente, i nuovi criteri di determinazione delle stesse troveranno applicazione a partire dall’1 ottobre 2013.

gas

In particolare, con riferimento alla determinazione della componente relativa alle condizioni di approvvigionamento all’ingrosso del gas naturale è stato previsto che a partire dall’1 ottobre:

– l’attuale componente relativa alla commercializzazione all’ingrosso del gas naturale (CCI) sia sostituita dalla componente CMEM-t indicizzata unicamente alle quotazioni dei prodotti negoziati sul mercato a temine organizzato e gestito dal GME

– in deroga a quanto rappresentato nel precedente punto, per il prossimo anno termico 2013/2014, la componente CMEM-t sarà determinata utilizzando le quotazioni dei prodotti trimestrali negoziati sull’hub TTF;

– con successivo provvedimento l’AEEG, indicherà quali quotazioni dei prodotti negoziati sul mercato a termine organizzato e gestito dal GME dovranno essere utilizzate per la determinazione della componente CMEM-t;

– a copertura dei costi connessi alle attività funzionali all’approvvigionamento all’ingrosso sia garantita mediante un apposito corrispettivo CCR, determinato annualmente dall’AEEG e differenziato tra mesi estivi e mesi invernali. Inoltre, al fine di rendere agevole il passaggio alle nuove condizioni economiche di fornitura, per gli esercenti l’attività di vendita il cui portafoglio di approvvigionamento è ancora caratterizzato da contratti di lungo termine, l’AEEG, conformemente a quanto prospettato nel documento di consultazione 58/2013/R/Gas, ha previsto, l’introduzione a partire dal prossimo anno termico di appositi meccanismi di gradualità, di durata transitoria, a beneficio dei venditori volti a mitigare gli effetti derivanti dalle modifiche apportate alle condizioni economiche di tutela ed, in particolare, alla componente di approvvigionamento all’ingrosso, nonché a promuovere la rinegoziazione dei contratti di lungo periodo.

Con successivo provvedimento, l’AEEG intende prevedere l’istituzione, a carico dei venditori che si avvalgono del meccanismo di rinegoziazione dei contratti di lungo periodo, di un obbligo di offerta in vendita sul mercato a termine del GME per volumi di gas almeno pari a quelli per i quali tali soggetti hanno usufruito della suddetta agevolazione. L’obbligo di offerta diverrà efficace solo una volta che la componente CMEM-t sarà determinata in funzione delle quotazione dei prodotti negoziati sul mercato a termine del GME

 

 

[articolo tratto da GME]

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