E’ stata pubblicata oggi, 2 Agosto 2016, il Provvedimento di definizione delle modalità di presentazione dell’istanza di rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, pagato a seguito di addebito nelle fatture emesse dalle imprese elettriche ma non dovuto.
Il modello è reso disponibile in formato elettronico sui siti internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e della RAI www.canone.rai.it. Eventuali aggiornamenti al modello sono pubblicati nei citati siti internet e ne è data comunicazione.
Chi può chiedere il rimborso?
- Chi detiene i requisiti di esenzione ( 1, comma 132, della legge n. 244/2007) e ha presentato apposita Dichiarazione sostitutiva
- I contribuenti over 75 con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98€ in quanto esenti
- Chi detiene i requisiti di esenzione per effetto di convenzioni internazionali (ad esempio, diplomatici e militari stranieri) e ha presentato apposita Dichiarazione sostitutiva
- Se più componenti della stessa famiglia anagrafica hanno pagato lo stesso canone con modalità diverse (per es per addebito in bolletta e mediante addebito sulla pensione)
- In caso di doppio addebito dello stesso canone su due utenze elettriche intestate a componenti diversi della stessa famiglia anagrafica. In questo caso la domanda di rimborso funge anche da dichiarazione sostitutiva per chiedere il non addebito sulla propria utenza elettrica e per comunicare il codice fiscale del familiare che già paga il canone sulla bolletta dell’utenza elettrica a lui intestata
- Gli eredi di un familiare defunto nel caso in cui sia stato addebitato il canone sull’utenza ancora intestata alla persona deceduta
- il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi
Possono presentare istanza l’intestatario stesso della fornitura, gli eredi e gli intermediari abilitati delegati dal contribuente intestatario.
Modalità di presentazione dell’istanza di rimborso:
- tramite raccomandata allegando documento di riconoscimento all’indirizzo Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale 1 di Torino – Ufficio Torino 1 – Sportello abbonamenti TV – Casella postale 22 – 10121 Torino
- per via telematica attraverso l’applicazione web disponibile dal 15 settembre sul sito dell’Agenzia delle entrate
Modalità di rimborso:
- Il rimborso sarà effettuato dal fornitore di energia elettrica tramite accredito in bolletta. Il rimborso dovrà avvenire entro 45 giorni dalla ricezione delle informazioni trasmesse al fornitore dall’Agenzia delle entrate.
- Nel caso l’accredito da parte dei trader non andasse a buon fine provvederà direttamente l’Agenzia delle entrate.